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21 Maggio 2019

Decreto sicurezza? Aumenta l'incertezza

Intervista all'avvocato Laila Simoncelli per capire cosa cambia e gli effetti del decreto sicurezza.
Decreto sicurezza? Aumenta l'incertezza
Foto di DANIEL DAL ZENNARO - ANSA
Si continua a chiamarlo decreto anche se ormai è diventato legge, la n.132 del 1° dicembre 2018. Tra le norme che hanno fatto più discutere, quelle in materia di “protezione internazionale e immigrazione”. Cosa cambia realmente e quali sono gli effetti? Ce lo spiega chi da anni segue sul piano giuridico le situazioni reali dei richiedenti asilo.
Lo hanno chiamato “decreto sicurezza” ma paradossalmente sembra che sul fronte dei migranti gli effetti siano una minore integrazione e una maggiore marginalità sociale. Chi era ricompreso in programma di assistenza e integrazione si è visto sbattuto fuori dalla porta e gettato sulla strada. Esagerazioni degli oppositori politici del ministro Salvini e delle cooperative per cui “la pacchia è finita?”
«Purtroppo, – osserva Laila Simoncelli, 51 anni, avvocato, animatrice generale del servizio diritti umani e giustizia della Comunità Papa Giovanni XXIII - i primi effetti del decreto sicurezza sono stati proprio questi, e in particolare per chi era accolto nel sistema Sprar. I percorsi di integrazione si sono interrotti brutalmente con conseguenze anche forti sulle condizioni psichiche dei migranti.  Migranti vulnerabili sono stati allontanati, senza nessun riguardo per la loro condizione e in totale assenza di soluzioni alternative. Una situazione incredibile da tutti i punti di vista».
 
Il decreto sicurezza ha abolito i permessi umanitari. Cosa erano e quali sono le conseguenze per i migranti?
 «Quel tipo di permesso, previsto per le situazioni meritevoli di tutela per seri motivi umanitari, dava completa attuazione al diritto di asilo previsto dall’art. 10, comma 3 della Costituzione. Gli stranieri che non possono ottenere il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), hanno diritto d’asilo se nel loro Paese è impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche. Con l’abrogazione, coloro che erano in possesso del permesso, alla scadenza non potranno più rinnovarlo e avranno come unica possibilità per permanere in Italia la conversione per lavoro, che però richiede un contratto e il possesso di un passaporto valido. È evidente che solo pochissimi riusciranno a mantenere il titolo di soggiorno e ottenere un passaporto dalle rispettive autorità consolari visto che tante ambasciate o non sono sul territorio nazionale o non sono autorizzate a rilasciare passaporti. Avremo nuova irregolarità come certificato dalle stime ISPI secondo cui tra giugno 2018 e dicembre 2020, gli irregolari in Italia aumenteranno di almeno 140.000 unità.»
 
Però una recente sentenza della Cassazione ha stabilito la non retroattività del decreto. Significa che, in parte, ritornano i permessi per motivi umanitari?
 «La Corte ha riconosciuto che l’abrogazione del permesso per motivi umanitari riguarda solo coloro che hanno fatto domanda di asilo dopo il 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del provvedimento. Invece le Commissioni Territoriali che esaminano le domande di asilo hanno ritenuto che quella norma avesse effetti retroattivi e purtroppo hanno già negato a molti la protezione. Potrebbe cambiare molto anche per l’accoglienza perché prima di questa sentenza l’amministrazione pubblica ha dato per scontato che i titolari di permesso per motivi umanitari non avessero più accesso all’ex Sprar. Da oggi forse anche questo va messo in discussione perché i principi sono gli stessi. La Cassazione dice in sostanza che si applica la normativa vigente al momento della domanda di asilo.»
 
I permessi alternativi introdotti dal decreto sicurezza possono essere efficaci? Cosa accadrà quando scadranno questi permessi?
 «Le nuove tipologie di permessi (calamità, cure mediche, protezione speciale) hanno delle durate molto brevi e, a parte il difficile rinnovo, non consentono, al loro spirare, la conversione in altre tipologie, come il permesso per lavoro. Si tratta di permessi di durata breve, incerta e temporanea. Se coloro che hanno avuto questi permessi alla scadenza non potranno rinnovarli o convertirli, si ritroveranno irregolari: pensare che poi da irregolari rimpatrino volontariamente dopo essere arrivati in Italia è ovviamente niente affatto verosimile. Avremo nuova irregolarità.»
 
 
Il decreto ha chiuso gli Sprar e aperto i Cas, grandi centri di accoglienza. Che ne sarà delle persone accolte negli Sprar? I Cas sono una valida alternativa?
 «Nei sedici anni della sua esistenza, lo Sprar si era enormemente rafforzato passando da meno di 2.000 posti di accoglienza nel 2002, ai circa 877 progetti a luglio 2018, realizzati in collaborazione con gli enti locali, per un totale di 35.881 posti finanziati. Lo Sprar era sempre stato considerato da tutti i governi di qualunque colore politico il fiore all’occhiello del sistema italiano, da presentare in Europa in tutti gli incontri istituzionali. Il depauperamento degli Sprar a favore dei Cas è inspiegabile, visto che proprio gli Sprar sono stati, pur con i limiti della progressiva strutturazione, l’unico sistema che ha previsto l’integrazione accanto all’accoglienza. Si delinea un sistema di accoglienza che quindi torna a declinarsi più al business e al commercio che alla professionalità e alla qualità. I soggetti privati in grado di gestire strutture da 150, 300 o 600 utenti con i costi previsti non riusciranno a farlo e le Associazioni e le Cooperative che hanno partecipato a bandi per l’apertura di Cas più piccoli con numeri fino a 50 posti, con i tagli previsti non sono in grado di sopportare le spese se non con la creazione di fondi privati di solidarietà caritativa.  Ci chiediamo: chi potrà gestire quest’accoglienza Cas in perdita? Personalmente temo anche infiltrazioni della criminalità. Molti enti gestori virtuosi hanno impugnato i Bandi delle Prefetture per l’accoglienza in Cas appena usciti: infatti il taglio delle rette previsto dai nuovi bandi va a discapito delle professionalità degli operatori e dei servizi di integrazione. Le organizzazioni virtuose che lavorano da molti anni nell’accoglienza, per l’inclusione e l’integrazione come vera alternativa a un sistema di puro assistenzialismo, stanno dicendo no a questo nuovo sistema e opponendosi a questi bandi “capestro”.»
 
Cosa cambia per i minori?
 «Le questioni principali per i minori riguardano il passaggio alla maggiore età, il recupero dei documenti identificativi (passaporto) per la conversione e le stesse possibilità di conversione per più tipologie (studio, lavoro, attesa occupazione) legate alla titolarità di “vecchio permesso umanitario” che dovrebbero continuare ad essere garantite. Per il futuro occorrerà, alla luce del decreto sicurezza, valutare molto attentamente quale dei due percorsi – domanda di protezione internazionale o richiesta del permesso per minore età/ affidamento – consenta con maggiori probabilità al minore di ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni. La scelta dovrà essere fatta caso per caso e considerando tutto l’insieme degli elementi: la storia, la situazione psicologica del minore, la situazione nel Paese d’origine, il percorso del minore in Italia, l’orientamento della Commissione territoriale competente, le prassi del Consolato del Paese d’origine riguardo al rilascio del passaporto.»