12 Febbraio 2026
Ddl stupri, il consenso cancellato: così la riforma segna un passo indietro
Dalla Camera al Senato, il cambio di rotta sulla riforma del Codice Penale: perché l'emendamento Bongiorno preoccupa giuristi e associazioni.
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Nata per rimettere al centro il consenso, la riforma ha subito una brusca virata al Senato. L'eliminazione del riferimento al "consenso libero e attuale" con il concetto di "volontà contraria" rischia di ripristinare vecchi pregiudizi sull'autodeterminazione delle vittime, ignorando. le direttive europee.
La riforma del cosiddetto DDL stupri – (Disegno di Legge n. 1715, ufficialmente intitolato “Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso”) era nata con un obiettivo chiaro e largamente condiviso da tutte le forze politiche: spostare il baricentro della definizione di violenza sessuale dalla violenza fisica alla mancanza di consenso, affermando un principio semplice ma rivoluzionario per l’ordinamento italiano: solo il sesso consenziente è lecito. Un’impostazione in linea con gli standard internazionali e con la Convenzione di Istanbul, approvata all’unanimità alla Camera e salutata come un passo storico.
Dal "Sì" necessario al "No" da dimostrare
Il passaggio al Senato, però, ha segnato una svolta. Nel nuovo testo base adottato dalla Commissione (poi trasmesso all’Aula) —con l’emendamento promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno, pur prevedendosi un inasprimento delle pene, si è in realtà riscritto il cuore del testo, eliminando il riferimento esplicito al “consenso libero e attuale” e sostituendolo con una formulazione fondata sulla “volontà contraria” della vittima. Una scelta che, pur presentata come tecnicamente più equilibrata e rispettosa delle garanzie difensive, ha riaperto un fronte politico, giuridico e culturale tutt’altro che marginale.
Se il testo approvato dall’Aula del Senato (la discussione è calendarizzata proprio in questi giorni) sarà dunque diverso da quello già approvato dalla Camera, il ddl tornerà alla Camera dei Deputati per una nuova lettura e voto “in seconda lettura”.
l rischio della "zona grigia"
Parlare di consenso significa affermare che la liceità di un rapporto sessuale dipende da una partecipazione attiva, libera e presente. Parlare invece di volontà contraria riporta il discorso su un terreno più ambiguo, in cui il fulcro torna a essere la capacità – o l’onere implicito – della vittima di manifestare un dissenso riconoscibile. È un cambio di paradigma che rischia di riprodurre vecchi schemi: il silenzio come zona grigia, l’assenza di un “no” come spazio di interpretazione. I sostenitori dell’emendamento ribadiscono che il nuovo testo non richiede una prova positiva del consenso e che tutela anche le situazioni di paralisi emotiva, il cosiddetto freezing. Tuttavia, proprio sul piano probatorio, la riformulazione appare fragile. Dimostrare una “volontà contraria” può risultare, nei fatti, più complesso che accertare l’assenza di consenso, soprattutto in contesti in cui la violenza non si manifesta attraverso segni evidenti di coercizione fisica.
Disallineamento internazionale
Le critiche non arrivano solo dall’opposizione politica, ma da giuristi, associazioni antiviolenza e organismi internazionali, che segnalano il rischio di un disallineamento rispetto agli standard europei. La Convenzione di Istanbul è esplicita: la violenza sessuale si fonda sull’assenza di consenso, non sulla prova di un dissenso espresso - (art. 36 “Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”). Tornare a una formulazione indiretta significa, per molti, perdere un’occasione storica di chiarire definitivamente che il corpo delle donne – e delle persone – non è terreno di presunzioni.
Dall'autodeterminazione alla reazione
Il risultato è una riforma che, pur rafforzando in parte il sistema sanzionatorio, indebolisce il messaggio culturale e giuridico che avrebbe dovuto lanciare. Invece di chiarire, complica. Invece di spostare il punto di vista sull’autodeterminazione della vittima, rischia di riportarlo sulla sua reazione. Per questo, al netto delle intenzioni dichiarate, la riformulazione del DDL stupri dopo l’emendamento Bongiorno appare come un arretramento nella tutela delle vittime. Non perché neghi il problema della violenza sessuale, ma perché rinuncia a chiamare le cose con il loro nome. E in diritto, come nella realtà, le parole non sono mai neutre.