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8 Agosto 2019

Decreto sicurezza bis: nuove misure contro le ONG

Ramonda, Apg23: «Normativa inutile e dannosa»
Decreto sicurezza bis: nuove misure contro le ONG
Foto di Sea watch projekt
Cosa prevede il decreto sicurezza bis, i dubbi sull'utilità di queste nuove norme, l'analisi della Comunità Papa Giovanni XXIII.
Il Decreto Sicurezza bis il 5 agosto 2019 è diventato legge. Si compone di 18 articoli e si occupa di molte questioni eterogenee ma principalmente di attività di soccorso in mare e ordine pubblico
Il provvedimento ha suscitato molte critiche da tutto il mondo del terzo settore, della cooperazione internazionale e delle organizzazioni internazionali e aspre sono state le reazioni di larga parte della società civile. Le implicazioni etiche e morali di questa normativa sono diverse, in primo luogo destano forte preoccupazione i motivi che hanno portato alla sua stesura in materia di navigazione marittima.

Le misure anti immigrazione previste dal Decreto Sicurezza bis

In sostanza la normativa adottata consente alle autorità governative di tradurre in legge quel potere – esercitato prima del DL senza un appoggio fruibile nell’ordinamento giuridico nazionale –  di vietare da un lato l’ingresso in acque e porti nazionali alle ONG che operano salvataggi in mare e dall’altro di trattenere le navi delle Ong onde evitare che riprendano il largo
Questa ratio è palesemente espressa sia nel preambolo del decreto legge sia nelle molteplici direttive ministeriali che, invocando l’esigenza di ordinata gestione dei flussi migratori, avevano già da tempo istruito le autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere marittime, di negare l’ingresso a chiunque avesse svolto «un’attività di soccorso […] con modalità improprie, […] pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero in quanto finalizzata all’ingresso di persone in violazione delle leggi di immigrazione».
In sostanza col DL ci si precostituisce uno strumento per poter fermare e bloccare le ONG che operano salvataggi in mare ogni qualvolta le autorità governative ravvisino secondo loro giudizio una modalità impropria, la cui legittimità è purtroppo sindacabile solo ex post. Questo significa ovviamente che la normativa può offrire spazi a strumentalizzazioni politiche con intento meramente vessatorio e di deterrenza verso chi, nel pieno diritto, salva vite. 

Decreto sicurezza bis salvini
Il decreto sicurezza bis, trasformato in legge il 5 agosto 2019, prevede nuove misure anti-immigrazione e attribuisce nuovi poteri al ministro dell'Interno per fermare gli sbarchi
Foto di Riccardo Antimiani
 

I poteri attribuiti al Ministro dell’Interno dal Decreto Sicurezza bis.

La legge conferisce al Ministro dell’Interno – di concerto con i ministri della Difesa e dei Trasporti, e informato il Presidente del Consiglio – il potere di emanare provvedimenti volti a vietare o limitare l’ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi (escluse quelle militari o in servizio governativo non commerciale), laddove ricorrano due ordini di presupposti alternativi: per «motivi di ordine e sicurezza pubblica»; per concretizzazione delle condizioni di cui all’art. 19, comma 2, lett. g) della Convenzione di Montego Bay,  per il caso in cui tale nave effettui «il carico o lo scarico di […] persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero».

Le sanzioni previste dal Decreto Sicurezza bis.

Si prevede una sanzione che va da un minimo di 150 mila euro a un massimo di un milione di euro per il comandante della nave «in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane». Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave.
È previsto inoltre l’arresto in flagranza per il comandante che compie il «delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’art. 1100 del codice della navigazione». Se poi il sequestro della nave viene confermato, l’imbarcazione diventa di proprietà dello Stato, che potrà usarla o venderla, oppure distruggerla dopo due anni dalla confisca. 

Nuovi stanziamenti contro l’immigrazione clandestina.

All’articolo 4 si prevede lo stanziamento di 500 mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e operazioni di polizia sotto copertura. Si prevede anche lo stanziamento di più fondi per il rimpatrio degli irregolari.

Le misure anti sommossa.

Negli articoli successivi (art.6 e seguenti) il Decreto si occupa dell’ordine pubblico. Nel complesso, questa seconda parte di disposizioni anti-sommossa si connota per un aggravio di penerispetto ai fatti di reato commessi nel corso di manifestazioni. 
Si introduce un nuovo reato: si «punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere».
Sono previste aggravanti «qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» ed infine si inaspriscono aumentandole, le pene per «violenza o minaccia a un pubblico ufficiale», «resistenza a un pubblico ufficiale», «violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti», «devastazione e saccheggio», «interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità» e  per «oltraggio a pubblico ufficiale».
In verità  il codice penale prevedeva già un arsenale di reati e pene particolarmente pesante, rispetto al quale anzi si erano resi necessari interventi correttivi da parte della giurisprudenza affinché si rientrasse nei parametri costituzionali tracciati dai principi di offensività e proporzionalitàe verso una maggiore ponderazione nel calibrare le risposte sanzionatorie alle manifestazioni di dissenso (si veda posizione dell’Unione Camere Penali Italiane in merito – Audizione  Eriberto Rosso, segretario dell'Unione delle Camere penali italiane).
È difficile trovare legittimazione alla straordinarietà di queste norme, tipiche piuttosto di Paesi che attraversano conflitti violenti e che abbisognano di forti azioni repressive nei confronti di chi protesta in piazza; pare piuttosto un giro di vite dalsapore retrivo che non riesce a liberarsi dalla equazione:  più pena carceraria = più soluzione dei conflitti sociali, e nella quale il diritto viene sostanzialmente sottomesso alla forza. 
Resta forte il dubbio riguardo questa legge che tra il  proliferare di nuovi istituti sanzionatori e la dilatazione smisurata di quelli esistenti finisce per essere più icona e simulacro di un arretramento culturale che strumento adeguato alle necessità del Paese.

Ramonda, Comunità Papa Giovanni XXIII: normativa inutile e dannosa.

«Una normativa inutile e dannosa verso persone inermi, spesso in balia del mare. Ancora una volta si producono leggi basate sulla paura e su una narrazione pericolosamente strumentalizzata. Al contrario valori condivisi sui diritti umani, solidarietà ed empatia vengono sistematicamente disattesi».
Così ha commentato Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, l'approvazione in via definitiva del Decreto Sicurezza Bis da parte del Parlamento italiano. «Piuttosto che agire per rimuovere le vere cause della migrazione, delle disuguaglianze, del commercio di armi e delle nuove emergenze climatiche si criminalizza la solidarietà e coloro che sono  impegnati nel salvare vite umane. Questa legge limita l’esercizio dei diritti fondamentali dell’Uomo, indebolisce i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza all’unica famiglia umana e mette a maggior rischio le vite umane di uomini, donne e bambini migranti».