Abbiamo chiesto alla nostra legale specializzata in diritto di famiglia e minorile di spiegare con parole semplici perché il Tribunale per i minorenni di L'Aquila è intervenuto sul caso della cosiddetta "famiglia nel bosco" e su quali basi giuridiche ha finora emesso dei provvedimenti.
La vicenda della cosiddetta “casa nel bosco”, nome che evoca una fiaba e rimanda a scelte di vita rurale, è da mesi al centro del dibattito dell’opinione pubblica. La discussione, sovente sommaria ed ideologica, si è incentrata su filoni riguardanti la libertà educativa dei genitori, la loro scelta di vita nella natura e su un presunto obbligo dello Stato di non sostituirsi ai genitori.
Non avendo accesso al fascicolo, per ovvi motivi di riservatezza, mi baso sulla mia esperienza come legale nei procedimenti riguardanti la tutela dei minori di età, sia in rappresentanza dei genitori che dei minori, e sull’attenta lettura dell’Ordinanza del Tribunale.
Come sono cambiati i diritti dei genitori e dei figli
La questione deve essere necessariamente ricondotta ai parametri costituzionali e sovranazionali che orientano la giurisdizione minorile. Il principio che si pone alla base di tutta la normativa a tutela del fanciullo è stato sancito oltre 36 anni fa dalla Convenzione di New York (recepita dal nostro ordinamento): il preminente interesse del minore.
Tra i diritti primari del bambino vi è certo quello di crescere nella propria famiglia, ma ci sono purtroppo situazioni familiari di forte vulnerabilità e problematicità che mettono a rischio i fanciulli. Lo Stato ha il compito di tutelare i minori di età in caso di situazioni pregiudizievoli o quando non vi sia un ambiente familiare idoneo. L’allontanamento dei minori di età dalla famiglia d’origine ha carattere residuale e si attua in casi estremi, dopo attenta ed approfondita procedura. È stata necessaria un’evoluzione durata decenni per portare il nostro ordinamento (in linea con il sistema internazionale) ad una visione del minore di età come soggetto di diritto.
Ricordiamoci anche l’evoluzione giuridica in Italia verso la centralità del figlio nel diritto di famiglia, determinata dal passaggio dalla patria potestà (che sino al 1975 attribuiva al padre il potere esclusivo sui figli) alla potestà genitoriale di entrambi i genitori, sino a giungere al principio della responsabilità genitoriale.
Le discussioni di questi mesi fanno pensare ad una evidente regressione sul tema di protezione dei bambini.
I fatti che hanno portato all’intervento del Tribunale per i minorenni
Per cogliere il senso delle decisioni del Tribunale per i Minorenni nel caso della famiglia di Palmoli, è bene considerare i fatti, e farlo alla luce della tutela dei diritti dei bambini secondo i parametri nazionali e sovranazionali.
Ricordo che il procedimento ha avuto avvio nel settembre 2024da una segnalazione dei sanitari. Essendo emersi in una prima istruttoria elementi quali: abitazione insalubre, assenza di istruzione formalmente verificabile e situazione sanitaria non accertabile; si è dato avvio ad un procedimento a tutela dei minori presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila. Il 13 novembre 2025 si è giunti all’Ordinanza, che non ha carattere definitivo bensì temporaneo modificabile o revocabile al mutare delle condizioni, con sospensione della responsabilità genitoriale e inserimento dei bimbi con la madre in una struttura. Dal provvedimento emerge l’isolamento relazionale dei minori, l’assenza di coetanei, la mancanza di socializzazione e l’impossibilità di verificare condizioni abitative e sanitarie, che configurano per i Giudici un rischio concreto per la crescita affettiva, educativa e fisica dei bambini. Si aggiunge la violazione del diritto alla riservatezza del minore a causa della diffusione pubblica delle immagini dei minori durante il procedimento.
È evidente che non si tratti di un giudizio culturale sullo stile di vita dei genitori, bensì una valutazione di pericolo che rende necessario l’intervento attraverso una misura temporanea di protezione.
Per allontanare la madre devono emergere gravi elementi
La Procura minorile ha il dovere di intervenire di fronte ad una segnalazione, e all’esito di istruttoria, qualora vi siano elementi di rischio, chiedere al Tribunale di dare avvio ad un procedimento a tutela. Vi devono essere concreti ed attuali motivi per ritenere compromessi, o anche solo messi a rischio, i diritti fondamentali dei minori. Il maltrattamento dei minori di età si esprime non solo attraverso condotte violente, ma anche in forme di grave trascuratezza protratte nel tempo. L’allontanamento in questo caso è stato disposto secondo criteri di gradualità ed ha costituito quell’extrema ratio dovuta all’inefficacia dei rimedi precedenti. Ciò dal momento che la decisione è stata adottata dopo un periodo di osservazione e sostegno, protrattosi oltre un anno, durante il quale le prescrizioni del Tribunale sono state sistematicamente disattese dai genitori.
Ricordiamo che l’istruttoria è ancora in corso, difatti è di pochi giorni fa la decisione del Tribunale di allontanamento della madre dalla struttura. Sul punto non ho sufficienti elementi per esprimermi, sicuramente posso dire che devono emergere ulteriori e gravi elementi per giungere ad una decisione così incisiva; ed essendo un ulteriore strappo per i minori, auspico che fosse inderogabile ed improrogabile.