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6 Settembre 2019

Fine vita: cosa deciderà la Corte Costituzionale?

Il 24 settembre la suprema Corte si pronuncerà sul suicidio assistito operato da Marco Cappato nei confronti di Dj Fabo.
Fine vita: cosa deciderà la Corte Costituzionale?
Foto di denissimonov
Con il precedente rinvio la Corte Costituzionale aveva sollecitato il Parlamento ad intervenire sul delicato tema del fine vita ma finora nulla è cambiato. Ecco i possibili scenari che si prospettano con la sentenza ormai imminente.
Il prossimo 24 settembre a seguito dell’ordinanza di rinvio n. 207/18 la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su uno dei casi più delicati degli ultimi anni.
Deve decidere se sia conforme alla Costituzione l’articolo 580 del Codice penale, quando punisce l’agevolazione materiale al suicidio di una persona libera e consapevole. La questione nasce nel processo celebrato a carico di Marco Cappato a Milano, imputato di tale reato per aver aiutato Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, a porre fine alla sua esistenza in una clinica Svizzera con il cosiddetto suicidio assistito.
Con questa ordinanza infatti la Corte, dopo aver sollecitato il legislatore (Parlamento) ad intervenire con specifici accorgimenti normativi in merito al fine vita medicalmente assistito, aveva rinviato, in attesa di una eventuale nuova legislazione, la trattazione della  causa all’udienza di settembre 2019. 

Il fine vita non è un problema esclusivamente sanitario.

Il concetto di fine vita, oggetto della decisione, è sempre stato ben presente nel pensiero religioso e nella storia della medicina, ma ha avuto un approfondimento marginale fino a quando i nuovi farmaci e strumenti medici ed una rinnovata sensibilità scientifica, morale e sociale, non si sono evoluti. A seguito di questa evoluzione della scienza medica negli ultimi cinquant’anni si sono sviluppati i concetti di terapia di supporto, di cure palliative, di terapie proporzionate e sproporzionate e di accanimento terapeutico
La sofferenza del fine vita è argomento altamente significativo in quanto condizione che coinvolge sia l’esperienza della persona che della sua famiglia e non risolvibile esclusivamente con i farmaci: nel tutelare la dignità e la qualità della vita del malato inguaribile, infatti, occorre rispondere non solo a esigenze sanitarie complesse, ma anche a un bisogno di relazione, di solidarietà, inclusione e assistenza spirituale, di una comunità vicina.
Il malato terminale può sentirsi escluso, lasciato solo, staccato dalla propria vita e allora il suo dolore  può diventare totalizzante, può sentire di perdere il controllo, non solo del suo corpo, ma anche dei suoi pensieri ed emozioni, e le relazioni, anche le più naturali, diventano più difficili da gestire. 
In questi contesti l’accompagnamento della persona in fin di vita diventa fondamentale ed anche la cifra dell’umanizzazione della morte, dell’esistenza unica e personale che compie il suo cammino terreno e di quella dignità della vita che la rende intangibile.

Il rischio di una sentenza “creativa” che condizioni il Parlamento.

Il legislatore, dopo l’esplicito sollecito della Corte Costituzionale, è rimasto ad oggi inerte e gli scenari futuri a fronte di questa inerzia sono difficilmente prevedibili. La soluzione temporanea adottata dalla Corte è stata oggetto di molte analisi da parte dei giuristi e da più parti, accanto all’apprezzamento degli sforzi interpretativi, si sono sollevate anche molte considerazioni critiche.
Ciò che maggiormente si attende, è capire ciò che alla fine i Giudici Costituzionali decideranno, avendo quest’ultimi di fronte diverse possibilità: dichiarare costituzionale l’art. 580 del Codice penale rigettando il ricorso, oppure pronunciarsi per una parziale incostituzionalità con una sentenza “creativa” fino ad accogliere la possibilità di azioni attive di interruzione della vita terminale in casistiche definite, o ancora altro.
Nel caso si verificasse la soluzione “creativa”, nell’eccessiva attribuzione di discrezionalità alla Corte che ne deriverebbe, sembra difficile scorgere i tratti di una vera e propria collaborazione tra Corte stessa e Legislatore; da più parti del mondo giuridico si è sottolineato al contrario che la vita parlamentare finirebbe per essere fortemente condizionata dalle scelte di fondo operate dal giudice costituzionale. Interventi correttivi di tale ampia portata ad opera dei Giudici supremi sembrerebbero infatti sacrificare eccessivamente il principio di separazione dei poteri.

Estremizzare autodeterminazione e autonomia danneggia i più deboli.

Del resto l’estremizzazione dei concetti di autodeterminazione e di autonomia ha già drammaticamente comportato in molti Paesi ad affermazione ideologiche della volontà e delle possibilità di potenza dell’uomo sulla vita con abnormi conseguenze eutanasiche verso i più indifesi, ed anche per mere valutazioni di convenienza. 
Ciò considerato, se l’originale scelta compiuta da parte dei giudici costituzionali dimostra una notevole sensibilità nei confronti delle esigenze di tutela – a fronte dei tanti dubbi sulle possibili conseguenze di pronunce “creative” e alla perplessità argomentative non completamente risolte – si auspica che la Corte si limiti a dichiarare l’inammissibilità della questione al fine di rispettare le prerogative che la Costituzione
italiana assegna al potere legislativo, o in alternativa ricorra prudentemente ad un’ordinanza di (ulteriore) rinvio, o ancora ad una semplice rimodulazione della pena differenziando istigazione e agevolazione.

In conclusione ci si augura un necessario ritorno alla prudenza tipica di questa suprema Corte, con la coscienza che quanto più sono complesse le situazioni emergenti, tanto più il tempo di formazione delle norme richiede adeguata ponderazione.