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17 Giugno 2020

Lavoro nero: ecco chi può essere regolarizzato

Il Decreto Rilancio ha introdotto norme per contrastare il caporalato e regolarizzare colf e badanti
Lavoro nero: ecco chi può essere regolarizzato
Le domande di regolarizzazione del lavoro sommerso si potranno fare dal 1° giugno al 15 agosto. Ecco chi può presentarle e chi invece è escluso.
Col cosiddetto Decreto Rilancio è stata introdotta e disciplinata la procedura per regolarizzare alcune categorie di stranieri in alcuni settori lavorativi. La regolarizzazione è stata voluta dal Governo italiano in primo luogo come misura di contrasto al lavoro sommerso ed al fenomeno del caporalato - nel fenomeno dello sfruttamento lavorativo la stragrande maggioranza della manovalanza è costituito da lavoratori migranti - ma prevede anche l’estensione ad altre categorie di cittadini stranieri. Le domande al via dal 1 giugno fino al 15 agosto.
La norma prevista all’articolo 103 del decreto legge n. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio) – permette la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato nazionale e/o l’emersione di eventuale “lavoro nero” con cittadini stranieri presenti sul territorio all’8 marzo 2020 e la possibilità ai cittadini extracomunitari, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

Chi può presentare l’istanza e chi può essere regolarizzato?

I soggetti che possono presentare l’istanza sono 2 a seconda del tipo di procedura attivabile:
  • i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i casi di cui al 1°comma dell’art.103 “stipula di un contratto e/o emersione lavoro nero”
  • il cittadino straniero extracomunitario per il caso di cui ai successivi commi dell’art.103 – permesso di 6 mesi per ricerca lavoro.
Le categorie di cittadini stranieri che possono essere regolarizzati sono diverse:
  • 1° comma art. 103 - Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, indipendentemente dalla tipologia di permesso posseduto, presenti in Italia alla data dell’8 Marzo 2020 e mai usciti dal territorio nazionale, sia che il datore voglia proporgli un contratto di lavoro, sia che siano lavoratori in “nero” per i quali il datore di lavoro voglia riportarsi a legalità senza l’applicazione di sanzioni.  L’emersione è possibile anche riguardo a lavoratori italiani e comunitari il cui “lavoro in nero” è iniziato prima del 19 maggio 2020.
  • Successivi commi art.103 - Cittadini irregolarmente soggiornanti con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019 in avanti presenti in Italia alla data dell’8 Marzo 2020 e mai usciti dal territorio nazionale che abbiano lavorato in precedenza in uno dei settori lavorativi previsti dal decreto e che vogliano ottenere un permesso temporaneo valido 6 mesi, convertibile in permesso per motivo di lavoro subordinato se in tale arco temporale dovessero stipulare un contratto di lavoro

Per quali tipologie di lavoro può essere presentata l’istanza?

I settori di attività per i quali è possibile la regolarizzazione sono:
  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Per quanto riguarda le attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, l’INPS ha specificato con la circolare n. 68/2020 che possono equipararsi alle famiglie anche:
  • le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari),
  • le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi,
  • le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani a scopo prevalentemente assistenziale tra cui rientrano case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, strutture di recupero per tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani)

Come funziona la procedura e quanto costa?

L’invio delle domande di regolarizzazione si è avviato dal 1° giugno 2020 e si concluderà il 15 Agosto.
Le istanze dei datori di lavoro, per la conclusione del nuovo contratto o per l’emersione del contratto irregolare con lo straniero dovranno presentarsi  allo Sportello unico per l’immigrazione, con procedura telematica sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ mediante autenticazione digitale con SPID, e secondo le istruzioni contenute sul sito. Dovrà essere allegata alla domanda, caricandola sul modello, la ricevuta del pagamento del contributo di Euro 500,00, da pagare tramite modello f24 in banca, alla posta o tramite il sito dell’agenzia delle entrate.
Sono poi previsti dei limiti reddituali richiesti ai datori di lavoro per la presentazione delle istanze di regolarizzazione/emersione definiti dal D.M 30.05.2020 cioè una specifica circolare ministeriale.
Le domande dei cittadini stranieri per il permesso di lavoro temporaneo dovranno presentarsi in Questura  dal cittadino straniero  stesso, mediante compilazione presso l’ufficio postale abilitato, del modulo di domanda. Al modulo dovrà essere allegata la ricevuta del versamento F24 di Euro 130,00 oltre documentazione attestante gli altri requisiti di legge.

Esclusioni all’accesso della procedura

All’art. 103 commi 8 e 10 del Decreto sono previste anche diverse esclusioni. Non possono presentare la domanda quei datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi cinque anni, anche se hanno patteggiato la pena, per il reato di favoreggiamento (art. 103 comma 9 lett. a,b,c,d.) dell’immigrazione clandestina, reclutamento e sfruttamento della prostituzione.
Sono poi parimenti esclusi dalla possibilità di regolarizzarsi gli stranieri già espulsi dall’Italia, oppure segnalati in un altro paese europeo, o qualora abbiano già riportato una condanna per reati di una certa gravità o che sono considerati pericolosi.

Le criticità per l’accesso alla regolarizzazione dei richiedenti asilo

La procedura di regolarizzazione prevista dal Decreto Legge n.34/2020 ha presentato, tra le altre, alcune criticità applicative per quanto riguarda coloro che abbiano in corso (in sede amministrativa e giudiziale) la domanda di protezione internazionale e abbiano un permesso provvisorio di soggiorno.
La normativa consente che questi cittadini possano accedere alla regolarizzazione/emersione di cui all’art. 103, co. 1, D.L. 34/2020 e nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, si vedano riconosciuta anche la protezione internazionale dovranno semplicemente optare per uno dei due titoli di soggiorno. In buona sostanza la domanda di protezione non è incompatibile con l’istanza di regolarizzazione anche perché la prima attiene ad un riconoscimento di uno status preesistente alla richiesta e comprende tutta una serie di conseguenze giuridiche tutelanti più ampie, e di cui il rilascio di un permesso di soggiorno ne è soltanto una.
Ciononostante nei diversi territori sono inizialmente emerse alcune prassi di interpretazioni restrittive di dubbia legittimità; sono stati segnalati casi in cui si richiedeva una “rinuncia preventiva” alla procedura per la protezione internazionale, assolutamente priva di basi legali e con grave pregiudizio dei diritti dei cittadini stranieri.
Queste interpretazioni sono peraltro state recentemente smentite da un preciso interpello (n. 16) pubblicato nelle FAQ del Ministero dell’Interno al 13 Giugno 2020.