Procedure di valutazione più veloci, il concetto di paese terzo sicuro e l'aumento della criminalizzazione dei richiedenti asilo. Il 2026 sarà un anno ancora più difficile per le persone in movimento verso gli stati europei.
L’anno 2025 si è concluso con i nuovi propositi dell’UE per l’emergenza ai confini, i cui vertici hanno gettato le basi per una
riforma delle politiche d’asilo volta a limitare le possibilità di ottenere una risposta positiva alle richieste di protezione internazionale. I nuovi regolamenti stabiliscono procedure uniformi a livello UE per il
rimpatrio delle persone senza diritto di soggiorno, definiscono gli obblighi a loro carico e introducono strumenti per favorire la cooperazione tra gli Stati membri. Inoltre, consentono agli Stati membri di creare hub di rimpatri in paesi terzi.
Tali accordi rappresentano un passaggio successivo al
Patto su migrazione e asilo del 2024, che conteneva una serie di norme per riformare il sistema europeo di gestione dell’emergenza ai confini. Nel Patto si sottolineava la necessità di stabilire
regole e criteri per compilare una lista dei paesi d’origine considerati sicuri. Tale lista sembra aver preso forma negli accordi del 18 dicembre, anche se prima dell’adozione ufficiale sarà necessaria una conferma da entrambe le parti del Patto, Consiglio e Parlamento europeo. Una volta confermata, la lista entrerà in vigore il
12 giugno 2026.
I paesi d’origine considerati sicuri e i criteri adottati
Secondo i criteri europei, tra gli stati d’origine considerati sicuri ci saranno
Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. Per gli
stati candidati all'adesione all'UE, invece, un paese è considerato sicuro a meno che non si verifichi una o più delle seguenti condizioni: presenza di un conflitto armato internazionale o interno; applicazione di misure restrittive per violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali; oppure più del 20% delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini di quel paese sia stato accolto dagli Stati membri.
Questi criteri evidenziano una certa
asimmetria politica: per i paesi candidati, un conflitto interno è sufficiente a definire il paese non sicuro, mentre per i paesi terzi non candidati viene lasciata ampia discrezionalità, valutando il rischio generalizzato di persecuzione o violazioni sistematiche dei diritti umani. Tuttavia, la
Colombia, paese non candidato, è stata inclusa tra gli stati sicuri nonostante persistano violenze armate localizzate che coinvolgono gruppi non statali, causando spostamenti forzati, uccisioni e crisi umanitarie.
Analogamente, il
Bangladesh è stato inserito nella lista dei paesi sicuri, sebbene diverse associazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, abbiano denunciato tensioni sociopolitiche significative e violazioni dei diritti umani. Inoltre, secondo dati della World Bank, circa un terzo della popolazione rimane economicamente vulnerabile, lontano da una condizione di sicurezza economica sufficiente a vivere dignitosamente.
In
Tunisia, il presidente Kais Saied ha consolidato il proprio potere sospendendo il parlamento nel 2021; da allora il paese ha vissuto un progressivo restringimento delle libertà civili, con detenzioni di oppositori, giornalisti e attivisti, al punto che Reuters ha descritto la Tunisia come una “prigione a cielo aperto”.
Secondo la Commissione Europea, i paesi sono definiti sicuri se «i loro sistemi nazionali possono esaminare le domande e garantire una protezione efficace laddove necessario, assicurando la protezione contro il respingimento forzato (refoulement) e l’assenza di rischi di persecuzione, minaccia alla vita o trattamenti inumani o degradanti». Tuttavia, i casi citati evidenziano che tali criteri potrebbero, secondo alcuni punti di vista, non garantire equa tutela a chi cerca maggiore sicurezza altrove e non ha i mezzi per spostarsi legalmente.
Procedure facilitate per il respingimento: obiettivi delle politiche ed emergenza in Grecia
Oltre alla lista dei paesi d’origine sicuri, il Patto prevede procedure accelerate per valutare le richieste d’asilo delle persone in movimento. L’obiettivo delle nuove procedure, basate sul
concetto di paese terzo sicuro, è snellire il peso burocratico sugli Stati di prima accoglienza e, come conseguenza, limitare il numero di persone che possono accedere alle protezioni europee. Nella pratica, però,
le persone in movimento avranno meno possibilità di una valutazione approfondita della loro situazione, che spesso è essenziale per identificare rischi concreti e personali.
Secondo le nuove norme,
non sarà più obbligatoria una connessione tra il richiedente e il paese terzo sicuro. Gli Stati membri potranno applicare il concetto di paese terzo sicuro e quindi rifiutare la richiesta d’asilo se uno dei seguenti criteri è soddisfatto:
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esiste una connessione tra il richiedente e il paese terzo sicuro;
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il richiedente ha transitato attraverso un paese terzo sicuro prima di raggiungere l’UE;
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in assenza di connessione o transito, esiste un accordo o un’intesa con il paese terzo sicuro contenente garanzie per i richiedenti asilo trasferiti.
Queste norme aggravano il rischio per migliaia di persone e supportano la politica già adottata in Grecia, formalizzando la
tendenza a criminalizzare e rimpatriare coloro le cui richieste di asilo vengono negate in modo arbitrario. In
Grecia, infatti, già a settembre 2025 è stata approvata una legge secondo cui chi entra illegalmente e non ottiene una risposta positiva deve lasciare il paese entro 14 giorni, pena
2–5 anni di carcere, multe elevate e monitoraggio elettronico. In conclusione, le nuove politiche UE mirano a rafforzare il controllo interno dei confini, restringendo l’accesso all’asilo e accentuando la criminalizzazione dei migranti già iniziata da alcuni Stati Membri.