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20 Luglio 2020

«Vorrei essere messo alla prova»

In quali casi si può chiedere la sospensione del processo per svolgere un servizio riparativo?
«Vorrei essere messo alla prova»
Foto di ANSA/DTM
Un nostro lettore ci scrive: «Ho appreso di recente della possibilità, anche per chi ha commesso reato da maggiorenne, di poter evitare un processo davanti al Tribunale ed una conseguente pronuncia di condanna, usufruendo invece della messa alla prova. Quando è possibile beneficiare di questa opportunità?»

La “sospensione del processo con messa alla prova” è stata introdotta con la L. 67 del 2014 e con il trascorrere del tempo ha trovato sempre più riconoscimento ed applicazione nelle aule dei Tribunali. Sostanzialmente è una modalità alternativa di definizione del processo, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda il soggetto che ne ha fatta richiesta, ed ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
Tale istituto, prima dell’entrata in vigore della citata Legge, era conosciuto ed applicato solo in ambito minorile.
 
Si tratta di un istituto che ha natura consensuale e funzione di riparazione sociale e individuale del torto connesso alla consumazione del reato. Per poterne beneficiare, il legislatore ha previsto requisiti formali, a tutela della volontarietà della scelta, e presupposti applicativi che riguardano la natura del reato e l’entità della pena che sarebbe eventualmente inflitta. Il soggetto richiedente, inoltre, non deve essere stato dichiarato delinquente o contravventore “abituale”, “professionale”, “per tendenza”, né può goderne colui al quale sia stata già concessa e poi revocata la messa alla prova (MAP).

La richiesta formulata dall’interessato deve essere corredata di un programma di trattamento. Sostanzialmente la persona indagata o imputata dovrà rivolgersi all’UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna) e concordare un progetto di MAP – consistente in attività di volontariato presso enti convenzionati di varia natura e debitamente iscritti in apposite liste – che verrà sottoposto all’Autorità Giudiziaria affinché la stessa, verificata l’esistenza dei presupposti oggetti e soggettivi, sospenda il procedimento in attesa dell’esito della messa alla prova.

In cosa consiste la messa alla prova (MAP)

La messa alla prova è costituita da lavoro di pubblica utilità ovvero da una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. È inoltre previsto che la MAP comporti la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Alla scadenza del periodo, l’UEPE (Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna) trasmette al Giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova medesima. Il Giudice, quando ritenga che la prova abbia conseguito i risultati prefissati, pronuncia sentenza con la quale dichiara il reato estinto. Qualora, al contrario, l’esito della prova sia negativo, il Giudice dispone che il processo riprenda il suo corso dal momento in cui è stato sospeso.
La MAP può essere revocata in tre casi: grave o reiterata violazione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte; rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto.