Topic:
10 Marzo 2021
Ultima modifica: 10 Marzo 2021 ore 16:53

I diritti di un figlio nato fuori dalla legge

La Corte Costituzionale ribadisce il no alla maternità surrogata ma invita il legislatore a intervenire
I diritti di un figlio nato fuori dalla legge
Foto di Vejaa
La Corte sollecita il legislatore a tutelare maggiormente i legami affettivi dei bambini nati in modo non consentito dal nostro ordinamento. La valutazione di un legale esperto di diritti umani: attenzione a non avvallare comportamenti illeciti e creare norme contraddittorie.
La Corte Costituzionale ha depositato il 9 marzo 2021 la sua sentenza n. 33 che ha affrontato due principali interrogativi di diritto:
  • Quale tutela può esserci per il bimbo nato in Italia da due donne, a seguito di fecondazione eterologa svoltasi all’estero, in caso di crisi della coppia?
  • Il bambino nato all’estero mediante maternità surrogata può essere riconosciuto in Italia come figlio di due uomini uniti civilmente?

La Consulta è stata investita di queste problematiche perché nel nostro ordinamento gli artt. 8 e 9 della L. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) non consentono ai nati da fecondazione eterologa, praticata all’estero da due donne, l’attribuzione dello status di figlio per la madre intenzionale, e l'art. 12 definisce il reato della maternità surrogata che ugualmente preclude il riconoscimento della filiazione a chi ottiene un bambino attraverso la gestazione per altri.
Tutto ciò onde scongiurare le compravendite dei bambini a scopo di adozione, la cosiddetta “adozione in pancia”, lo sfruttamento del corpo e della dignità delle donne a questo scopo e la nascita di persone di cui si programma deliberatamente la separazione dalla madre.
Sappiamo molto bene infatti che, senza queste norme, molte coppie potrebbero ricorrere all’escamotage di utilizzare legislazioni estere più permissive, per poi imporre situazioni di fatto contrarie all’ordine pubblico italiano come chiavistello con cui poter scardinare qualunque barriera interna posta dal nostro legislatore.
Il rigetto del ricorso per inammissibilità è una indicazione molto precisa della Corte: questi divieti e il reato di maternità surrogata non sono in discussione.

Tutelare i legami affettivi del bambino

I rilievi che la sentenza aggiunge con il richiamo al legislatore, riguardano piuttosto le conseguenze sul bambino dovute a queste azioni illegittime. Nello specifico si è voluto porre all’attenzione su come possa essere tutelato al meglio l’interesse del minore a vedere riconosciuti gli eventuali legami sviluppatisi e già consolidatesi con persone altre (non genitori naturali, indifferentemente omosessuali o eterosessuali) che se ne prendano cura.
Dalla Consulta viene ritenuto non pienamente soddisfacente lo strumento della adozione particolare (c.d. adozione non legittimante) prevista nella L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), come c.d. clausola di chiusura del sistema. Ad oggi l'adozione particolare è utilizzata tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa per il riconoscimento di una filiazione e quando non sono state soddisfatte idonee forme di garanzia rispetto alla genitorialità legale.
L’invito al legislatore è quindi quello di intervenire con una normativa più puntuale che protegga al meglio il bambino - frutto di fecondazione eterologa o di maternità surrogata -  a seguito di un rapporto di cura già consolidato seppur illegale, ad esempio sotto l’aspetto successorio e con le medesime garanzie giuridiche tipiche della genitorialità.

Il rischio di avvallare comportamenti illeciti

La questione è molto importante e va affrontata con delicatezza e tutta la ponderazione possibile per evitare normative dettate da frettolose posizioni legate anche al consenso politico.
D’altra parte, quando l’ordinamento giuridico tutela i diritti fondamentali della persona rispetto a situazioni già createsi e legami già esistenti, non si può rischiare un meccanismo che giustifichi l’elezione dell’eccezione (illegale) alla regola e la creazione di nuovi diritti in direzione contrastante con ogni altro principio che regola in tutti gli altri casi la filiazione naturale e giuridica.
È difatti molto pericoloso offrire un crisma giuridico del rapporto di filiazione a legami che difettano di un corrispondente rapporto generativo, facenti capo a persone di cui l’ordinamento non ha valutato l’idoneità ad accogliere come figli soggetti minori che figli non sono, e con una mortificazione difficilmente accettabile rispetto ai consoni strumenti degli istituti legali dell’adozione e dell’affidamento. Incaute norme  potrebbero finanche coinvolgere a dismisura altre posizioni di rilievo come i casi di affidamento illecito e kidnapping.
Ricordiamo infatti che nella nostra legge non mancano nella relativa disciplina divieti di affidamenti adottivi a carico di chi instaura legami coi minori in forme giudicate dalla legge non corrispondenti alla loro tutela (art. 71, l. n. 184 del 1983)

Si auspica che questo pronunciamento sia piuttosto di stimolo al Parlamento per riprendere in mano il dibattito e prevedere una più precisa forma di responsabilità in capo ai genitori intenzionali che decidano di realizzare il proprio progetto genitoriale in Paesi in cui la surrogazione di maternità non è ancora sanzionata.