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2 Dicembre 2021
Ultima modifica: 2 Dicembre 2021 ore 15:52

Sosteniamo le famiglie delle persone disabili

Giornata della disabilità: l'evento Io Valgo 2021. Resta l'assegno per chi lavora.
Sosteniamo le famiglie delle persone disabili
Foto di collettivo Ynnesti
Papa Giovanni XXIII al fianco delle famiglie: domani live.
Si chiama Io Valgo 2021: è l'iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII pensata per rivendicare l'importanza sociale della famiglia, nel sostegno alla disabilità. Domani, nella Giornata Internazionale della Disabilità voluta dall'Onu, l'evento moderato da Andrea Sarubbi.

L'assegno di disabilità resta

Intanto è arrivata la notizia che gli invalidi parziali potranno continuare a percepire l’assegno di invalidità insieme allo stipendio se il loro reddito resta inferiore a 4.391 mila euro.

Sono infatti stati approvati in commissione al Senato gli emendamenti al decreto fiscale che modificano due commi della legge 118/1971 oggetto di interpretazione estremamente restrittiva da parte dell’Inps 

Con il Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 l’INPS si era infatti espresso sul requisito di inattività lavorativa, necessario per l’ottenimento dell’assegno mensile d’invalidità.

Io Valgo, logo
Io Valgo, Giornata internazionale delle persone con disabilità
Foto di Comunità Papa Giovanni XXIII
Il Messaggio, che ha quale oggetto “Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti”, riferisce che la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Persone disabili lavorano
Il Ramo cooperativa sociale del Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII con sede a Fossano in provincia di Cuneo: laboratori di inserimento lavorativo
Foto di collettivo Ynnesti
Ragazzi disabili versano farina
Il Ramo cooperativa sociale del Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII con sede a Fossano in provincia di Cuneo: laboratorio educativo
Foto di collettivo Ynnesti
Andrea Beltrame sulla carrozzina a rotelle, pone le domande dal pubblico
Momento di presentazione dell'azienda Salvagnini alle persone con disabilità della Cooperativa l'Eco - Rinascere
Foto di Marco Tassinari


L' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così recita:

«Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS».

Come funzona l'assegno di invalidità

L’assegno mensile d’invalidità è concesso a carico dello Stato ed è erogato dall’INPS per gli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste (articolo 13 della legge n. 118/1971 così come modificato dall’articolo 1 della legge n. 247/2007).

Quali sono le possibilità di tirocinio per persone disabili

I tirocini extracurriculari di cui si occupano le Linee-guida del maggio 2017 possono essere attivati per:
  • soggetti disoccupati, compresi coloro che hanno completato percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori a rischio disoccupazione;
  • soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione;
  • persone diversamente abili;
  • soggetti svantaggiati (L. n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (D.P.R. n. 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286/1998), vittime di tratta (D.Lgs. n. 24/2014);
  • cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero. 
La durata minima del tirocinio è di 2 mesi, mentre la durata massima è di 12 mesi (eccetto i tirocini per le persone diversamente abili per le quali è fissata in 24 mesi). Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai trenta giorni. La sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno quindici giorni solari. In entrambi i casi, la sospensione non concorre al computo della durata massima. È possibile interrompere il tirocinio. Il tirocinante deve darne motivata comunicazione ai tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore.

L'interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può avvenire in caso di gravi inadempienze di una delle parti o dell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi. Le Linee guida non si applicano, invece, ai: 
  • tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione;
  • tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all'accesso alle professioni ordinistiche;
  • tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
  • tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014;
tirocini di inclusione sociale che seguono le Linee guida del 22 gennaio 2015.

Come funzionano gli incentivi alle assunzioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 31 agosto è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro relativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con l'attribuzione delle risorse 2021 all’INPS, che per l'annualità in corso dispone in tutto di 77.455.197 euro. Degli oltre 77 milioni di euro complessivi, circa 55 milioni serviranno gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, in forma di bonus e sgravi contributivi ai datori di lavoro. 

L'incentivo, corrisposto a conguaglio sulle denunce mensili per via telematica, è concesso sia ai datori di lavoro privati sia agli enti pubblici economici. La misura e la durata dell'esonero contributivo sono proporzionali alla menomazione del soggetto da assumere.

Per assunzioni agevolate a tempo indeterminato per qualsiasi tipo di disabilità:
  • con ridotta capacità lavorativa oltre il 79%, sgravio di 36 mesi: pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali;
  • on ridotta capacità lavorativa tra il 67 e il 79%, pari al 35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali.
Per assunzioni a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi:
  • con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%, sgravio di 60 mesi pari al 70% della retribuzione.

Sosteniamo un vero accesso al lavoro e ad un giusto compenso

La rigida disposizione di legge che l’INPS avrebbe messo in pratica, non teneva conto che la misura dell’assegno è risibile (€. 242,84 per tredici mensilità) e che gli emolumenti devono all’interno del limite di 4.931 euro annui, per non perdere l’assegno.

La somma dei due importi non fa certamente un “normale” rapporto di lavoro, rappresentando piuttosto, per una persona invalida, un modo per socializzare più che una modalità di sostentamento. Pretendere una scelta fra due miseri sostegni economici sarebbe stato totalmente contrario ad ogni concetto di inclusione sociale (volta a garantire equità e pari opportunità).

Libri di stoffa della coop Ro
I ragazzi del centro diurno della cooperativa Ro' la formichina realizzano morbidi libri che illustrano le favole usando pezzi di stoffe colorate.
Foto di Cooperativa Ro' la formichina
Bomboniere della coop Ro
I ragazzi del centro diurno di Ro la formichina realizzano bomboniere
Foto di Cooperativa Ro' la formichina


Altra questione è il lavoro vero, quello che a tante persone disabili regolarmente iscritte nelle liste speciali di collocamento è precluso.
Sarebbe un vero atto di giustizia che si sostenesse l’accesso al lavoro, ed il giusto compenso.